Codice della strada: le novità approvate dal Senato

Colgo l’occasione della mia presenza al 3° Forum Internazionale delle Polizie Locali per segnalare alcune delle novità recentemente approvate al Senato ed ora trasmesse alla Camera. Per i profili critici, magari, ci torno tra qualche giorno.

Ecco, in estrema sintesi, le principali novità.

E’ previsto un aumento della sanzione posta a carico degli enti obbligati alla manutenzione della segnaletica stradale che passa dal pagamento di una somma da euro 78 a euro 311 al pagamento della maggior somma da euro 389 a euro 1.559.

Introduce il divieto di intestazione fittizia dei veicoli. Se questo accade, il veicolo è soggetto alla cancellazione d’ufficio dal PRA.

Aumento delle sanzioni pecuniarie per chi fabbrica, produce, pone in commercio o vende ciclomotori che sviluppino una velocità superiore ai 45 km/h consentiti. La sanzione passa da 78- 311 euro a 1000-4000. Chi effettua sui ciclomotori modifiche idonee ad aumentarne la velocità oltre i limiti, è soggetto alla sanzione pecuniaria da 389 a 1556 a fronte degli attuali 78-311. (Inasprimento introdotto per fronteggiare i recenti fatti di cronaca che hanno riguardato le minicar).

Non possono ottenere la patente di guida, il certificato di abilitazione professionale per la guida di motoveicoli, ed il certificato di idoneità alla guida di ciclomotori anche coloro che hanno subito l’applicazione del provvedimento di divieto di condurre qualsiasi veicolo a motore della durata di 2 anni massimo.

Modifica della tabella dei punti-patente per superamento dei limiti di velocità e per l’attività di autotrasporto. Sono previsti corsi di guida sicura che potranno far recuperare fino ad un massimo di 5 punti.

Più severità nella procedura di conseguimento e revisione della patente.
In particolare, all’art. 119, dopo il co. 2 bis, è inserito il comma 2 ter il quale dispone che “ai fini dell’accertamento dei requisiti psichici e fisici per il primo rilascio della patente di guida di qualunque categoria, …, l’interessato deve esibire apposita certificazione da cui risulti il non abuso di sostanze stupefacenti o psicotrope, rilasciata sulla base di accertamenti clinico-tossicologici le cui modalità sono individuate con decreto del Ministero della Salute, di concerto con il Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti, sentito il Dipartimento antidroga della Presidenza del Consiglio dei ministri”. Il testo prosegue, in modo poco chiaro, sancendo che “la predetta certificazione deve essere esibita dai soggetti di cui all’art. 186 bis1 comma 1, lett. b), c) e d)2 … in occasione della revisione o della conferma di validità delle patenti possedute”.
Sono previste inoltre disposizioni più rigorose quanto alla procedura di revisione della patente.
(E’ stato eliminato l’obbligo di comunicazione previsto per i medici che sono a conoscenza di una patologia del proprio assistito che determina una diminuzione della sua idoneità alla guida).

Per la guida in stato di ebbrezza è prevista la depenalizzazione con tasso alcoolemico compreso da 0,5 a 0,8 grammi per litro (sanzione amministrativa al posto dell’attuale ammenda).
Inasprimento della sanzione in caso di tasso alcoolemico superiore a 1,5 grammi per litro: arresto da sei mesi ad un anno (anziché da tre mesi ad un anno).
Si introduce la possibilità della sostituzione della pena detentiva con quella di lavoro di pubblica utilità nel campo della sicurezza e dell’educazione stradale.
Per alcune categorie di persone, inoltre, è introdotto il principio di divieto assoluto di assunzione di alcolici prima di porsi alla guida : i giovani da 18 a 21 anni, i neopatentati nei primi 3 anni dopo il conseguimento della patente, i conducenti adibiti al trasporto di persone o cose. Si ha un ritardo nel conseguimento della patente B per il minore di anni 18 che è stato sorpreso alla guida dopo aver assunto sostanze alcoliche.

Aumento della sanzione di un terzo quando la violazione è commessa dopo le ore 22, anche per le sanzioni previste in caso di guida sotto l’effetto di alcool o di sostanze stupefacenti.

Aumento da 1 a 2 anni del periodo di interdizione per il conseguimento di una nuova patente. Se la revoca della patente è avvenuta per violazioni alla disciplina della guida in stato di ebbrezza o sotto l’effetto di sostanze stupefacenti, si può conseguire la patente dopo 3 anni.
I soggetti a cui è stata revocata la patente di guida non possono conseguire il certificato per la guida di ciclomotori né possono condurre tali veicoli (quindi non possono neanche condurre una minicar).
Oltre alla revoca della patente, l’accertamento dello stato di ebbrezza costituisce giusta causa per il licenziamento del conducente di veicoli per trasporto di persone o cose.
Nelle ipotesi in cui è disposta la revoca, la sospensione o il ritiro della patente di guida, se l’infrazione è commessa da un conducente di ciclomotore, le sanzioni amministrative si applicano al certificato di idoneità alla guida.
Ritiro immediato della patente in conseguenza di ipotesi di reato.

Per il conseguimento del “patentino”, oltre all’esame teorico è prevista la prova pratica di guida del ciclomotore. Con decreto del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, da adottare, di concerto con il Ministero dell’istruzione, dell’università e della ricerca, entro 120 gg. dalla data di entrata in vigore della legge di modifica del Codice della strada, saranno stabilite le modalità di svolgimento della lezione teorica sul funzionamento dei ciclomotori in caso di emergenza e della prova pratica, nonché della relativa attività di formazione, di cui al co. 11 bis dell’art. 116 D.lgs. 285/1992 come modificato.

Ci sarà l’obbligo di effettuare esercitazioni di guida in autostrada o strada extraurbana ed in condizioni di visione notturna presso un’autoscuola.
Saranno innalzati i requisiti professionali per titolari e gestori di autoscuole; obbligo per le autoscuole di svolgere formazione per tutte le categorie di patenti.

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About luca pascotto

1971. Marito, padre, curioso della rete. Viaggio, da solo e con la famiglia. Per lavoro e per piacere. Viaggio anche da fermo....Osservo, condivido e, qualche volta, scrivo.

26. maggio 2010 by luca pascotto
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