Guida in stato di ebbrezza: lo stato dell’arte

Le recenti modifiche al codice della strada certo non hanno semplificato la vita degli automobilisti. Giusto il rigore nei confronti di comportamenti pericolosi, ma la possibilità di favorire l’affermazione di principi di di sicurezza alla guida dei veicoli è fortemente collegata alla conoscenza delle norme. L’art. 186 che disciplina la guida in stato di ebbrezza è uno fra quelli più spesso modificati, quasi che ad un maggiore rigore corrisponda in automatico un maggior rispetto della normativa. Ma non sempre è così…..

Ad ogni modo, ecco lo stato dell’arte.

E’ previsto un divieto assoluto di assunzione di alcool prima della guida, nei confronti delle suddette categorie di persone:

  1. giovani sotto i 21 anni;
  2. neopatentati (conducenti nei primi tre anni dal conseguimento della patente di guida di categoria B)
  3. conducenti professionisti (esercenti attività di trasporto di persone e/o cose).

Le prime due categorie normalmente coincidono, ma non necessariamente.

E se mi trovano in stato di ebbrezza, magari per un controllo (stanno diventando più frequenti, non sottovalutatelo) dopo una normale cena al ristorante o dopo una normale serata con amici?  Quali sono le sanzioni previste? Sono previste tre fasce relative a diversi tassi alcolemici, cui sono applicate diverse sanzioni:

tasso alcolemico da 0.5 a 0.8 g/l: fattispecie depenalizzata. In sostanza non si rischia il carcere, anche se le sanzioni sono pesanti:

  • sanzione pecuniaria da 500 a 2000 euro;
  • sospensione della patente da tre a sei mesi.

tasso alcolemico da 0.8 a 1.5 g/l

  • arresto fino a sei mesi;
  • ammenda da 800 a 3200 euro;
  • sospensione della patente da sei mesi a 1 anno.

tasso alcolemico superiore a 1.5 g/l. Particolarmente pesante:

  • arresto da sei mesi ( non più tre) ad un anno;
  • ammenda da 1500 a 6000 euro;
  • sospensione della patente da uno a due anni ( da 2 a 4 anni se il veicolo appartiene a persona estranea).
  • confisca del veicolo: in particolare, non è più previsto il sequestro preventivo penale, che poteva essere effettuato solo da un ufficiale di polizia giudiziaria, ma il veicolo da confiscare è sottoposto a sequestro amministrativo. Il sequestro è compiuto dall’operatore di polizia che accerta il fatto, a prescindere dalla sua qualifica.
  • revoca della patente, nel caso in cui il fatto sia reiterato nel biennio; la patente è sempre revocata se il conducente abbia provocato un incidente.

Qualora il conducente in stato di ebbrezza, provochi un incidente stradale tutte le sanzioni sopra indicate sono raddoppiate ed è disposto il fermo del veicolo per 180 giorni.

La normativa riguarda anche i minori alla guida di moto (patente A1) . Infatti, per i minori di anni 18 che guidano con tasso alcolemico compreso tra 0 e 0,5 gr/l è previsto lo slittamento dell’età per il conseguimento della patente B a 19 anni, mentre per chi viene fermato con tasso alcolemico superiore a 0,5 g/l dovrà aspettare i 21 anni prima di ottenere la patente B.

Il consiglio è il solito. Se devi guidare non bere. Accordati con un amico, con la moglie o con la fidanzata. Stasera io bevo e tu guidi. La prossima volta facciamo il contrario. Ma non tanto per la gravità delle sanzioni, che come vedete sono comunque particolarmente pesanti. Quanto piuttosto perchè è pericoloso, puoi fare del male a te e a chi viaggia accanto a te o sulla strada come te.

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About luca pascotto

1971. Marito, padre, curioso della rete. Viaggio, da solo e con la famiglia. Per lavoro e per piacere. Viaggio anche da fermo....Osservo, condivido e, qualche volta, scrivo.

07. settembre 2010 by luca pascotto
Categories: codice della strada | Tags: , , , , | Leave a comment

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