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Il Blog di Luca Pascotto
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Codice della Strada: ecco cosa cambia. Servirà alla sicurezza stradale?

Anni di lavoro (il provvedimento era partito con il Governo precedente, di fatto), una marea di annunci, di emendamenti, di ripensamenti, norme che la gente pensava fossero già in vigore, e poi ti ritrovi (come spesso è successo a dire il vero) a fare la valigia per le vacanze che cambiano le norme.
Tra l’altro questo provvedimento è davvero complicato, perchè interviene su circa 80 articoli del Codice. Per fortuna quelli che interessano gli utenti della strada sono molto meno. Ma sono comunque troppi e sarebbe dovuta essere costruita una preventiva campagna di informazione in modo che gli utenti siano consapevoli delle nuove norme. Della serie: il Parlamento faccia pure le modifiche che ritiene più opportune, dica che andranno in vigore tre mesi dopo e nel frattempo faccia una campagna (opuscoli, spot, siti, ecc.) per spiegare perchè si modificano le norme e cosa concretamente cambia. In questo modo, tra l’altro, anche gli operatori si attrezzerebbero (immaginate un vigile che deve fare la multa domenica prossima senza avere neanche i moduli aggiornati…..). Così come si sta facendo i cittadini restano confusi, disorientati…ma davero crediamo che questa modifica servirà a rendere più sicuro l’esodo estivo? P
Da considerare poi un’altra cosa: alcune norme entreranno in vigore domani, alcune altre tra 15 giorni (vacatio legis ordinaria), per molte altre bisognerà aspettare il classico Decreto attuativo (che spesso poi non viene emanato o per lo meno non nei tempi indicati dalla legge).

Insomma, di fatto cosa cambia?

1. NORME DI COMPORTAMENTO

Guida in stato di ebbrezza: depenalizzata la guida con tasso alcolemico compreso tra i 0,5 g/l gli 0,8 g/l , per la quale è prevista la sanzione amministrativa da 500 a 2000 euro.
Se si provoca un incidente stradale, le pene vengono raddoppiate e sale a 180 giorni la durata del fermo amministrativo del veicolo.
Se, poi, il tasso alcolemico è superiore a 1,5 g/l, la patente viene revocata e sospesa fino a 2 anni se il conducente ha provocato un incidente.
Nel caso di revoca della patente la nuova non potrà essere conseguita prima che siano trascorsi 3 anni.
Sarà considerata giusta causa di licenziamento dei conducenti la revoca della patente disposta a seguito di guida sotto l’influsso di alcool.
Si introduce la possibilità della sostituzione della pena detentiva con quella di lavoro di pubblica utilità nel campo della sicurezza e dell’educazione stradale,in assenza di opposizione da parte dell’imputato.
Divieto assoluto di mettersi alla guida dopo aver bevuto alcolici per chi ha meno di 21 anni o ha conseguito la patente da meno di 3 anni e per i conducenti professionisti.
Alla violazione di tale divieto, consegue la decurtazione di 5 punti patente (in vigore dal giorno successivo alla pubblicazione).

Limiti di velocità: Sono state inasprite le sanzioni per chi supera di oltre 40 km/h, ma di non oltre 60 km/h, i limiti massimi di velocità: da euro 500 a euro 2.000; e oltre i 60 km/h da euro 779 a euro 3.119.
Il limite dei 130 km/h può essere elevato a 150 km/h dai concessionari o dagli enti proprietari sulle autostrade tre corsie più quella di emergenza che siano provviste di tutor (quest’ultima la novità introdotta, anche se di fatto nessun gestore finora ha utilizzato questa facoltà).
E’ stabilito che i mezzi tecnici di controllo, fuori dei centri abitati, non possano essere posizionati ad una distanza inferiore ad un chilometro dal segnale che impone il limite di velocità.

Circolazione di ciclomotori alterati: è previsto un generale inasprimento delle sanzioni delle condotte di produzione, messa in circolazione di ciclomotori che sviluppino una velocità superiore a 45 Km/h (sanzione da euro 1000 a euro 4000) e di condotte di modifica del motore dei ciclomotori che siano idonee ad aumentarne la velocità oltre i limiti consentiti ( da 779 a 3119 euro). Parimenti inasprita la sanzione per chi circola con ciclomotore con motore modificato ( da 389 a euro 1559). (in vigore dal giorno successivo alla pubblicazione).

Microcar e ciclisti: è introdotto l’obbligo delle cinture di sicurezza per le minicar, mentre i ciclisti che circolano di notte, fuori dei centri abitati o nelle gallerie, dovranno indossare un giubbotto retroriflettente. (in vigore dal giorno successivo alla pubblicazione).

Niente microcar senza patente: Chi ha subito il ritiro della patente non può condurre ciclomotori e microcar e non può conseguire il certificato di idoneità alla guida dei ciclomotori.

Guida dei neopatentati: ulteriormente innalzato il limite di potenza specifica, riferita alla tara ( dai 50 a 55 kw/t) dei veicoli che possono essere guidati durante il primo anno dal rilascio della patente di guida. In realtà, l’originario limite, già previsto dalla legge 160 del 2007, in virtù dei diversi rinvii operati, non è mai divenuto operativo.

Attraversamento dei pedoni In assenza di agenti o semafori i conducenti devono fermarsi quando i pedoni transitano sulle strisce pedonali. Devono dare la precedenza, rallentando e all’occorrenza fermandosi se vedono pedoni che si accingono ad attraversare sulle strisce. Identico obbligo per i conducenti che si inoltrano in un’altra strada al cui ingresso si trova un attraversamento pedonale, quando ai pedoni non sia vietato il passaggio. Resta il divieto per i pedoni di attraversare diagonalmente le intersezioni e il divieto di attraversare piazze e larghi al di fuori delle strisce pedonali.

Veicoli inquinanti e limitazione della circolazione. Chi non rispetta i vari provvedimenti di blocco della circolazione nei centri abitati, circolando con mezzi appartenenti, relativamente alle emissioni inquinanti, a categorie inferiori a quelle prescritte dal divieto, è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da 155 a 624 euro e, nel caso di reiterazione della violazione nel biennio, alla sanzione amministrativa accessoria della sospensione della patente da 15 a 30 giorni.

Uso di lenti o di apparecchi durante la guida: esteso anche alla guida dei ciclomotori e, dunque delle minicar, l’obbligo di utilizzo, ove necessario delle lenti o di altre apparecchiature. (in vigore dal giorno successivo alla pubblicazione).

2. NORME SULLE PATENTI

Requisiti morali per ottenere il rilascio dei titoli abilitativi alla guida: diviene elemento ostativo al rilascio della patente di guida l’avere riportato una condanna, ancorché non definitiva, per reati contro la persona, contro il patrimonio o con violazione delle norme sulla circolazione stradale.
Inoltre non sarà più possibile conseguire la patente di guida alle persone a cui sia stata applicata, per la seconda volta, la revoca della patente, quale sanzione accessoria della sentenza di condanna per omicidio colposo commesso da soggetto in stato di ebbrezza o in stato di alterazione per uso di sostanze stupefacenti.

Accertamento dei requisiti fisici e psichici per il rilascio della patente: il non abuso di sostanze alcoliche e di sostanze stupefacenti (provato da apposita certificazione) diviene essenziale ai fini dell’accertamento dei requisiti fisici e psichici per il primo rilascio della patente di guida di qualunque categoria.
Identica certificazione è richiesta al rinnovo per i conducenti professionali.
Perché la norma risulti operativa, è necessaria l’adozione di un decreto ministeriale nel il quale sono individuate le modalità per gli accertamenti clinico-tossicologici necessari alla certificazione.

Guida accompagnata: Ai giovani che hanno compiuto 17 anni e sono titolari di patente A è consentita la guida accompagnata purché il minore sia affiancato da un conducente titolare di patente B da almeno 10 anni e sia stata rilasciata apposita autorizzazione da parte del ministero, su istanza del genitore o dell’eventuale rappresentante legale.
E’ altresì richiesto un corso pratico di guida ( compresa la guida in autostrada o su strade extraurbane e in ore notturne) di almeno 10 ore da svolgere presso un’autoscuola.

Certificato di idoneità alla guida dei ciclomotori: dal 19 gennaio 2011 (data entro cui deve essere recepita la direttiva 2006/126/Ce in materia di patenti di guida) è stabilita, per il rilascio del patentino del ciclomotore, lo svolgimento di una prova pratica di guida, secondo le modalità stabilite con decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, da adottare, di concerto con il Ministro dell’istruzione, dell’università e della ricerca, entro centoventi giorni dalla data di entrata in vigore della legge

Patente a punti: Ai fini del recupero dei punti, non sarà più sufficiente solo frequentare un corso, ma sarà necessario sostenere un esame finale.
Inoltre, Dovrà sottoporsi all’esame non solo chi abbia perduto l’intero punteggio attribuito ma anche chi, dopo la notifica della prima violazione comportante decurtazione di almeno cinque punti, nell’arco dei dodici mesi dalla data della prima violazione, ne commetta altre due, non contestuali, comportanti, ciascuna, la perdita di almeno cinque.
Sono previsti corsi di guida sicura avanzata, che consentiranno il recupero dei punti decurtati, fino a un massimo di 5. Le modalità dovranno essere specificate con decreto del Ministro delle Infrastrutture.

Patente a ore: è prevista la possibilità di ottenere, dal Prefetto, un permesso di guida in determinate fasce orarie per motivi di lavoro o in relazione alle agevolazioni previste dalla legge 104/92 ( in materia di invalidità) da parte del conducente che si sia vista sospesa la patente ( salvo il caso in cui dalla violazione commessa sia derivato un incidente).

Limiti di età per guida: non può più guidare chi ha compiuto gli 80 anni salvo che abbia conseguito uno specifico attestato rilasciato dalla commissione medica locale a seguito di visita medica specialistica biennale rivolta ad accertare la persistenza dei requisiti fisici e psichici richiesti, con oneri a carico del richiedente.
Per la guida di autobus, autocarri, autotreni, autoarticolati, autosnodati, il limite è di 60 anni elevabile, fino ad un massimo di 68, di anno in anno, con uno specifico attestato relativo alla persistenza dei i requisiti fisici e psichici, rilasciato a seguito di visita medica specialistica, con oneri a carico del richiedente.
La norma sarà operativa con l’adozione, entro 4 mesi dall’entrata in vigore della legge, di un decreto del Ministro delle infrastrutture, in cui siano stabile le modalità di attuazione.

Esami di idoneità alla guida e autoscuole: è introdotto l’obbligo per le autoscuole di effettuare esercitazioni di guida in autostrada o strada extraurbana ed in condizioni di visione notturna.

Procedure di rinnovo della validità della patente di guida: in luogo dell’invio del tagliando adesivo da apporre sulla patente si dispone il rilascio di un duplicato con l’indicazione del nuovo termine di validità.

3. SISTEMA SANZIONATORIO

Contestazione,verbalizzazione e notifica delle violazioni: ridotto da 150 a 90 giorni ( 100 se la notifica deve essere effettuata al coobligato in solido) il termine per la notifica del verbale di accertamento dell’infrazione, che potrà avvenire anche mediante l’uso di strumenti informatici.
La contestazione immediata non è necessaria per la rilevazione degli accessi di veicoli non autorizzati nei centri storici, nelle zone a traffico limitato, nelle aree pedonali o per la circolazione su corsie e strade riservate. Inoltre, per semafori e accessi a ztl non è necessaria la presenza degli organi di polizia stradale se l’accertamento avviene tramite dispositivi o apparecchi omologati o con funzionamento automatico.

Accertamento delle violazioni da parte degli enti locali: l’accertamento delle violazioni al codice della strada da parte degli enti locali potrà essere effettuato soltanto con strumenti di proprietà o acquisiti con locazione finanziaria o a noleggio a canone fisso e mediante personale appartenente a corpi di polizia appartenenti all’ente stesso.

Rateizzazione delle sanzioni: i trasgressori, il cui reddito non superi i 10.628 euro, sono ammessi al pagamento rateizzato delle sanzioni, comminate per una o più violazioni contestate nello stesso verbale, il cui importo sia superiore a 200 euro (fino a un massimo di 12 rate, se l’importo non supera i 2000 euro, di 24 se non supera i 5000 euro).

Destinazione dei proventi: Il 50% dei proventi delle sanzioni per eccesso di velocità verranno assegnati all’ente proprietario della strada che li dovrà utilizzare per la manutenzione e per la messa in sicurezza delle strade.
Una quota parte delle maggiori entrate, previste con l’aumento delle sanzioni, andranno per il 25% al ministero dei Trasporti, il 10% all’Interno per l’acquisto di automezzi, e per il 5%, per gli accertamenti sulle strade, e ulteriore 5%, per garantire la piena funzionalità degli organi di polizia stradale.
Il 5%, sarà destinato al Ministero dell’Istruzione per promuovere programmi di sicurezza stradale in classe.

4. ALTRE DISPOSIZIONI

Targa personale: la targa non seguirà più le vicende giuridiche del veicolo, ma la persona; in tal modo sarà trattenuta dal titolare in caso di trasferimento di proprietà, esportazione all’estero, cessazione o sospensione dalla circolazione.
Perché la previsione sia effettivamente operativa è necessario attendere:
- l’applicazione entro 12 mesi dall’entrata in vigore della legge di un regolamento che disciplini le procedure di annotazione al PRA;
- il decorso di ulteriori 6 mesi, dall’adozione del suddetto regolamento.

Educazione stradale: dall’anno scolastico 2011-2012 sarà obbligatoria l’adozione di programmi scolastici sull’educazione stradale. Competente all’adozione dei suddetti programmi è il Ministro dell’Istruzione che vi provvede con proprio decreto da emanare di concerto con altri Ministeri, avvalendosi dell’Automobil club d’Italia.

Prodotti farmaceutici pericolosi per la guida dei veicoli: indicazioni chiare e precise sulle confezioni esterne dei farmaci che possono produrre effetti negativi alla guida.

Impianti semaforici intelligenti: è demandato ad un decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, da emanarsi entro 60 giorni dalla data di entrata in vigore delle legge, la definizione dei criteri di omologazione dei “semafori intelligenti” che visualizzano il tempo residuo di accensione delle luci.

Misure per la prevenzione dei danni e degli incidenti stradali legati al consumo di alcol: nelle aree di servizio autostradali è vietata la vendita e la somministrazione di bevande superalcoliche dalle 22 alle 6. Nelle stesse aree è vietata la somministrazione di bevande alcoliche dalle 2 alle 7: il mancato rispetto della norma è punito con una sanzione da 3.500 a 10.500 euro.
Se nel biennio viene reiterata una di queste violazioni il prefetto dispone la sospensione della licenza relativa alla somministrazione di alcolici e superalcolici per 30 giorni.
Divieto di vendita e somministrazione di bevande alcoliche e superalcoliche, anche nei locali notturni dalla ore 3 alle ore 6, con l’obbligo all’uscita di un apparecchio elettronico per la rilevazione volontaria del tasso alcolemico e tabelle illustrative dei danni che fa l’alcol. I concessionari demaniali di spiagge possano somministrare bevande alcoliche dalle ore 17 alle ore 20, dietro autorizzazione della commissione tecnica di pubblico spettacolo (con decorrenza dal terzo mese successivo all’entrata in vigore della legge).

Contrassegni su veicoli di persone invalide: è vietata sul contrassegno, la sola dicitura che consenta l’individuazione della persona fisica interessata.

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Percezione e realtà….

Dalla stampa di oggi segnalo queste dichiarazioni.

Tra il 2005 e il 2009 il prezzo medio dell’RC auto in termini reali ossia al netto dell’inflazione (pari nel periodo al 10,4%) è diminuito di oltre il 20% (Fabio Cerchiai, Presidente ANIA)

Onestamente non ce ne siamo accorti, forse dovremmo ringraziare le compagnie assicurative. L’importo scritto sul premio è aumentato costantemente anche per i conducenti virtuosi, quelli che non commettono incidenti e che si aspetterebbero riduzioni del premio. Tra l’altro all’inizio dell’anno la stessa ANIA ha preannunciato un aumento per l’anno in corso.

Da quando partirà l’educazione stradale a scuola? Dall’anno accademico 2011-2012 (Mario Valducci, Presidente Commissione Trasporti alla Camera)

Veramente l’educazione stradale è già obbligatoria da parecchi anni (art.230 CdS). Altra cosa è che si faccia male o non si faccia addirittura. Ma non basta una norma affichè automaticamente nelle scuole venga impartita. I problemi da risolvere sono altri e, con tutta onestà, non si può dire che dall’anno scolastico 2011-12 verrà introdotta l’educazione stradale nelle scuole. Dovrebbe saperlo, Onorevole. Alla sicurezza stradale non servono annunci.

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Segnaletica: reinventare lo STOP?

E’ la proposta di un certo Gary Lauder, imprenditore californiano, dopo aver preso una multa perchè non si era arrestato completamente ad uno stop sebbene non ci fossero auto in transito sul senso che aveva la precedenza. E la spiega in 4 minuti di power point che ripropongo qui sotto (se volete ci sono i sottotitoli anche in italiano)

Lauder ritiene che ci siano troppi “stop” anche dove non sempre è realmente necessario. Ricorda come ci sia un efficienza ambientale dei veicoli, ma anche delle strade: perchè buttare energia (sto&go) quando non servirebbe farlo (fa anche un conteggio economico di quei 10 secondi persi in cui occorre arrestare il veicolo e ripartire)? Perchè non immaginare un sistema più efficiente di gestione dei flussi del traffico nel quale, ad esempio, sia più facile l’alternanza in condizioni di forte traffico (altrimenti chi ha la precedenza farebbe aspettare troppo che non la ha e deve aspettare, in teoria, che passino tutti quelli che percorrono la strada principale)?

Come fare?
1) introdurre un nuovo cartello che è la sintesi tra un “dare la precedenza” e un segnale di “stop”;
2) l’incertezza comporta maggiore attenzione: quando c’è un fattore di novità, un imprevisto, la gente rallenta e cerca di capire cosa vuole, dire. Insomma è più prudente, perchè non sa come reagire ad una situazione nuova. Probabilmente coopera, come avviene nelle rotonde.

Che ne pensi?

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Codice della strada spagnolo: un esempio da imitare?

Come continuare a migliorare le performance della sicurezza in un Paese moderno che ha ben fatto negli ultimi anni in termini di riduzione dell’incidentalità? Sorpresa: la Spagna punta su semplificazione e minor rigore nel nuovo Codice della Strada.
Questo percorso merita senz’altro un approfondimento e una verifica sul campo, in quanto è in controtendenza: punta tutto sulla semplificazione e sulla certezza delle sanzioni. Poche regole, sanzioni semplici, più facili da “ricordare”. Con le recenti modifiche (in parte in vigore dal 25 maggio scorso, in parte dopo l’estate), vengono previste tre livelli sanzionatori:
- INFRAZIONI LIEVI: 100€
- INFRAZIONI GRAVI: 200€
- INFRAZIONI MOLTO GRAVI: 500€

Allo stesso modo, vengono semplificate le sanzioni relative all’eccesso di velocità: qualunque sia il limite superato il numero dei punti decurtato è sempre 6.
Anche la sospensione della patente verrà prevista solo per le infrazioni gravi e molto gravi (la patente sarà persa solo quando sarà esaurito il punteggio o in seguito a provvedimento giudiziale; ai conducenti che non avranno pagato 4 sanzioni per violazioni molto gravi sarà interdetto il compimento di qualsiasi formalità relativa la proprio veicolo). D’altro canto, però, programmare il navigatore quando si è alla guida o circolare con la targa illeggibile sarà considerato più grave

Con le nuove norme il trasgressore avrà un termine di 20 giorni dalla notifica per pagare la sanzione o fare ricorso. Se decide di pagare avrà uno sconto del 50% dell’importo della sanzione. Inoltre, se il conducente lo desidera potrà sostituire il suo indirizzo di posta con un indirizzo email o con il numero di telefono cellulare al quale ottenere la notificazione dell’infrazione, il saldo dei punti patente e qualsiasi altra informazione relativa al veicolo. E’ anche istituita una tabella, alla quale accedere mediante il sito web della direzione generale del traffico, e dalla quale rilevare le infrazioni che non sono state notificate al domicilio o attraverso la email.
E’, inoltre, previsto il pagamento delle sanzioni mediante internet o carta di credito (sistema peraltro già in vigore)

Effettivamente non è la stessa scelta del Legislatore italiano, che continua sulla strada della repressione e del maggior rigore. Ma anche della complessità a scapito della conoscenza. ecco perchè considero molto interessate la scelta spagnola.

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Codice della strada: le novità approvate dal Senato

Colgo l’occasione della mia presenza al 3° Forum Internazionale delle Polizie Locali per segnalare alcune delle novità recentemente approvate al Senato ed ora trasmesse alla Camera. Per i profili critici, magari, ci torno tra qualche giorno.

Ecco, in estrema sintesi, le principali novità.

E’ previsto un aumento della sanzione posta a carico degli enti obbligati alla manutenzione della segnaletica stradale che passa dal pagamento di una somma da euro 78 a euro 311 al pagamento della maggior somma da euro 389 a euro 1.559.

Introduce il divieto di intestazione fittizia dei veicoli. Se questo accade, il veicolo è soggetto alla cancellazione d’ufficio dal PRA.

Aumento delle sanzioni pecuniarie per chi fabbrica, produce, pone in commercio o vende ciclomotori che sviluppino una velocità superiore ai 45 km/h consentiti. La sanzione passa da 78- 311 euro a 1000-4000. Chi effettua sui ciclomotori modifiche idonee ad aumentarne la velocità oltre i limiti, è soggetto alla sanzione pecuniaria da 389 a 1556 a fronte degli attuali 78-311. (Inasprimento introdotto per fronteggiare i recenti fatti di cronaca che hanno riguardato le minicar).

Non possono ottenere la patente di guida, il certificato di abilitazione professionale per la guida di motoveicoli, ed il certificato di idoneità alla guida di ciclomotori anche coloro che hanno subito l’applicazione del provvedimento di divieto di condurre qualsiasi veicolo a motore della durata di 2 anni massimo.

Modifica della tabella dei punti-patente per superamento dei limiti di velocità e per l’attività di autotrasporto. Sono previsti corsi di guida sicura che potranno far recuperare fino ad un massimo di 5 punti.

Più severità nella procedura di conseguimento e revisione della patente.
In particolare, all’art. 119, dopo il co. 2 bis, è inserito il comma 2 ter il quale dispone che “ai fini dell’accertamento dei requisiti psichici e fisici per il primo rilascio della patente di guida di qualunque categoria, …, l’interessato deve esibire apposita certificazione da cui risulti il non abuso di sostanze stupefacenti o psicotrope, rilasciata sulla base di accertamenti clinico-tossicologici le cui modalità sono individuate con decreto del Ministero della Salute, di concerto con il Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti, sentito il Dipartimento antidroga della Presidenza del Consiglio dei ministri”. Il testo prosegue, in modo poco chiaro, sancendo che “la predetta certificazione deve essere esibita dai soggetti di cui all’art. 186 bis1 comma 1, lett. b), c) e d)2 … in occasione della revisione o della conferma di validità delle patenti possedute”.
Sono previste inoltre disposizioni più rigorose quanto alla procedura di revisione della patente.
(E’ stato eliminato l’obbligo di comunicazione previsto per i medici che sono a conoscenza di una patologia del proprio assistito che determina una diminuzione della sua idoneità alla guida).

Per la guida in stato di ebbrezza è prevista la depenalizzazione con tasso alcoolemico compreso da 0,5 a 0,8 grammi per litro (sanzione amministrativa al posto dell’attuale ammenda).
Inasprimento della sanzione in caso di tasso alcoolemico superiore a 1,5 grammi per litro: arresto da sei mesi ad un anno (anziché da tre mesi ad un anno).
Si introduce la possibilità della sostituzione della pena detentiva con quella di lavoro di pubblica utilità nel campo della sicurezza e dell’educazione stradale.
Per alcune categorie di persone, inoltre, è introdotto il principio di divieto assoluto di assunzione di alcolici prima di porsi alla guida : i giovani da 18 a 21 anni, i neopatentati nei primi 3 anni dopo il conseguimento della patente, i conducenti adibiti al trasporto di persone o cose. Si ha un ritardo nel conseguimento della patente B per il minore di anni 18 che è stato sorpreso alla guida dopo aver assunto sostanze alcoliche.

Aumento della sanzione di un terzo quando la violazione è commessa dopo le ore 22, anche per le sanzioni previste in caso di guida sotto l’effetto di alcool o di sostanze stupefacenti.

Aumento da 1 a 2 anni del periodo di interdizione per il conseguimento di una nuova patente. Se la revoca della patente è avvenuta per violazioni alla disciplina della guida in stato di ebbrezza o sotto l’effetto di sostanze stupefacenti, si può conseguire la patente dopo 3 anni.
I soggetti a cui è stata revocata la patente di guida non possono conseguire il certificato per la guida di ciclomotori né possono condurre tali veicoli (quindi non possono neanche condurre una minicar).
Oltre alla revoca della patente, l’accertamento dello stato di ebbrezza costituisce giusta causa per il licenziamento del conducente di veicoli per trasporto di persone o cose.
Nelle ipotesi in cui è disposta la revoca, la sospensione o il ritiro della patente di guida, se l’infrazione è commessa da un conducente di ciclomotore, le sanzioni amministrative si applicano al certificato di idoneità alla guida.
Ritiro immediato della patente in conseguenza di ipotesi di reato.

Per il conseguimento del “patentino”, oltre all’esame teorico è prevista la prova pratica di guida del ciclomotore. Con decreto del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, da adottare, di concerto con il Ministero dell’istruzione, dell’università e della ricerca, entro 120 gg. dalla data di entrata in vigore della legge di modifica del Codice della strada, saranno stabilite le modalità di svolgimento della lezione teorica sul funzionamento dei ciclomotori in caso di emergenza e della prova pratica, nonché della relativa attività di formazione, di cui al co. 11 bis dell’art. 116 D.lgs. 285/1992 come modificato.

Ci sarà l’obbligo di effettuare esercitazioni di guida in autostrada o strada extraurbana ed in condizioni di visione notturna presso un’autoscuola.
Saranno innalzati i requisiti professionali per titolari e gestori di autoscuole; obbligo per le autoscuole di svolgere formazione per tutte le categorie di patenti.

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