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Il Blog di Luca Pascotto
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I due bicchieri di Zaia (Ministro)

Un paese del Veneto (Tarzo) verrà tappezzato di manifesti con lo slogan: “Cittadini, bevete due bicchieri. Fa bene!”. Ci risiamo. Ovviamente il Ministro Zaia, ci mette un carico da nove: «E’ mio discepolo – dice – sa, infatti, che due bicchieri di vino corrispondono al limite di 0,5 gradi di alcol nel sangue consentito per chi guida. Limite presente in quasi tutta l’Europa»
Mah, secondo me chi ha incarichi istituzionali dovrebbe fare molta attenzione nel far passare certi messaggi. Anzi, dovrebbe invitare a bere con estrema moderazione e, in ogni caso, ad evitare di bere se si guida. E’ un segnale educativo di cui c’è bisogno, soprattutto nel veneto degli “spritz” e del bicchieri fuori pasto…..
Non era meglio dire, bevi pure i due bicchieri, ma NON GUIDARE. Fai guidare altri!
Non era meglio ricordare che già con valori di 0,2 g/litro, si verifica una riduzione nella capacità di suddividere l’attenzione tra due o più fonti di informazioni? che con un tasso di 0,5 g/litro (i due bicchieri di Zaia) cominciano ad essere compromessi il campo visivo laterale, i tempi di reazione, la resistenza all’abbagliamento, il coordinamento psicomotorio?
Non era meglio fare un ragionamento di lungo periodo? Mi spiego. Zaia Vuole fare un discorso commerciale per promuovere le vendite di vino? Quanto vino potrebbe bere in una vita un ragazzo di vent’anni che non torna più a casa a causa di un incidente mortale?

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Il grande freddo

Ho trascorso i primi giorni dell’anno in Francia. Sono stati giorni particolarmente critici per la circolazione, dato che la neve è caduta abbondante anche a bassa quota, non dove mi trovavo io per (s)fortuna, e le temperature sono state molto rigide.

Abbiamo visto tutti anche la situazione negli Paesi del Nord, Inghilterra, in particolare. In Francia gran parte del tempo che ospitava il telegiornale è stato dedicato in quei giorni a ricordare ai cittadini di fare attenzione a guidare, perchè le condizioni di guida su neve e ghiaccio sono particolarmente pericolose. Soprattutto per chi non è abituato o non ha esperienza.

In Inghilterra c’è una specifica campagna, come vedete da questa clip.

Spero che anche da noi si siano affrontati questi aspetti nei TG. Non c’ero, ma qualche sospetto che non sia andata così lo nutro …. sarà stato un po’ come lo spot sulla sicurezza che le trasmissioni sportive hanno ricordato domenica scorsa, con commenti molto freddi e incastrati a metà della trasmisione … con una certa fretta, le cose importanti erano altre ….

Quando guidi in condizioni d neve o ghiaccio:

  • guida con attenzione e a velocità basse, anche se la strada sembra pulita o è stato versato il sale;
  • aumenta le distanze di sicurezza dai veicoli di fronte a te: potrebbe volerci molto più spazio per frenare;
  • se proprio devi sorpassare qualcuno, assicurati di fare particolare attenzione e non effettuare accelerate o frenate brusche.
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Matematica e parcheggi: la formula per parcheggiare

geometryofparking

Roba da ingegneri. O meglio, da matematici. Questa è la formula “perfetta” per parcheggiare un’auto parallelamente al bordo stradale. Avanti, quante volte vi è capitato di vedere un “buco” libero tra due auto parcheggiate lungo la strada e chiedervi: “Ce la faccio?”, “Quanto avanti devo andare per non fare brutta figura e non toccare il marciapiede?”

Non capite? Vi serve la formula?  Eccola qui

La pratica è che è’ tutta questione di angoli e dimensioni dell’auto. Confido in qualche amico ingegnere per farmi spiegare la “formula perfetta”.

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150 km/h? Caro Ministro (e cara Lega), è proprio curioso…..

Davvero curioso che il Ministro dei trasporti sia favorevole ad una modifica (?) del Codice che innalzi il limite di velocità in autostrada. Ovvio che non sono d’accordo. Proverò a fornire qualche motivazione, abbastanza sintetica.

C’è prima di tutto un fatto di coerenza. Proprio ora che si stanno mettendo in atto una serie di norme abbastanza rigorose per punire comportamenti  rischio (maggiori controlli; aumento delle sanzioni; maggiore diffusione  dei tutor; campagne di sensibilizzazione; ecc.) il Ministro (il Ministro, non il solito parlamentare in cerca di gloria con il classico emendamento che va sui giornali) si dichiara disposto a sostenere questa misura. Davvero strano.

Poi c’è un fatto di opportunità. La riduzione della mortalità in autostrada è legata prevalentemente al cambiamento di comportamento (ora molto più prudente) degli automobilisti. Poco che vantino successi Autostrade per l’Italia e le altre concessionarie autostradali. Certo il cambiamento è stato indotto dal tutor e dagli autovelox, ma la riduzione delle velocità ha salvato molte vite.

Ma pensiamo bene. Innalzare il limite a 150 vuol dire di fatto autorizzare a correre a 157 km/h senza nessuna sanzione (tolleranza consentita per l’utilizzo di autovelox ed affini). Raggiungere i 168 km/h comporterebbe una multa di 38,00 euro (senza sottrazione di punti) – cfr. art 142 co7-. La prima multa salata (155,00 euro e -3 punti – art. 142co8) arriverebbe ad una velocità di 200 km/h.  E’ il caso, considerando che già ora di fatto si può viaggiare a 136 km/h.

Tra l’altro il Ministro si dimentica (forse non lo sa) che la possibilità di aumentare il limite a 150 km/h su specifiche tratte esiste già (art 142 co 1), ed è in capo ai concessionari. Che, guarda caso non l’hanno mai attivato tale facoltà (ovviamente…chi si prende la responsabilità in caso di incidente mortale ?). Curioso che il Ministro voglia imporla per legge.

Altro aspetto, meno dibattuto. Domani a Copenhagen si apre un delicato vertice sul clima. Curioso che il Ministro dei Trasporti (già ministro dell’ambiente) sia favorevole ad una proposta che innalzerà sensibilmente i livelli di inquinamento delle auto (ve ne sarete accorti tutti che andando più piano si risparmia sensibilmente in benzina, immagino): non servono nè teorie, nè modelli matematici. Basta osservare i livelli nel cruscotto….

Altra considerazione che mi viene in mente. Tutto questo baccano per circa 200 km, forse meno, in tutta Italia (questi sono infatti i tratti a tre corsie per senso di marcia controllati dal tutor nei quali sarebbe possibile l’innalzamento della velocità)? E quanto tempo si guadagenrebbe, o meglio quanto tempo guadagnerebbero i possessori di auto veloci e potenti? circa 4 minuti ogni ora…curioso, Sig. Ministro. Avessimo poi la rete autostradale e il parco macchine più moderno d’Europa…..A proposito di Europa. Com’è che tutti gli Stati stanno riducendo le velocità (anche per motivi ambientali) e noi pensiamo di muoverci in senso contrario? Forse siamo europeisti solo quando ci conviene.

Purtroppo, i danni comunque sono già fatti. Non dico irreparabili, ma già si è creato “l’effetto annuncio”, in base al quale qualcuno già si sentirà autorizzato a guidare a 150 km/h nelle autostrade a tre corsie per senso di marcia. I giornali ne hanno parlato, quindi “si può fare”.

Ministro, ci abbiamo messo tanto per far ridurre la velocità agli italiani. Non butti tutto il lavoro fatto in questi anni.

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Un riepilogo forse opportuno: le principali modifiche al codice della strada realmente in vigore

Da molte parti nelle ultime settimane si presentano modifiche al Codice della strada come fossero già in vigore. In realtà si tratta del famoso “testo unificato” che avrebbe dovuto essere stato votato prima dell’estate.  Ma che, in realtà, è ancora all’esame del Senato. E lo sarà ancora per molto tempo….

Le modifiche che sono già operative, invece, sono quelle contenute nella Legge 15 luglio 2009, n. 94 (più nota come “Decreto Maroni” o “Decreto Sicurezza”), approvata, questa sì, prima dell’estate.

Eccole in sintesi, nella speranza di fornire un contributo di maggior chiarezza.

Decoro delle strade

La norma introduce nel titolo II, capo I, del Codice della Strada l’articolo 34-bis dove si viene a stabilire che chiunque “insozza” le pubbliche strade gettando rifiuti o altri oggetti dai veicoli in sosta o in movimento è punito con la sanzione amministrativa pecuniaria da 500 a 1.000 euro.

Occupazione di suolo pubblico

La norma assegna nuovi poteri ai sindaci e ai prefetti nei casi di occupazione abusiva del suolo pubblico espressamente previsti dall’art. 633 c.p. e dall’art. 20 Codice della Strada.

In particolare:

  1. il sindaco, per le strade urbane, e il prefetto, per quelle extraurbane, possono ordinare l’immediato ripristino dello stato dei luoghi a spese degli occupanti e, se si tratta di occupazione a fine di commercio, la chiusura dell’esercizio fino al pieno adempimento dell’ordine e del pagamento delle spese o della prestazione di idonea garanzia e, comunque, per un periodo non inferiore a cinque giorni;
  2. in caso di occupazione a fini di commercio è anche prevista la trasmissione del verbale di accertamento, da parte dell’ufficio accertatore, al comando della Guardia di finanza competente per territorio per la verifica di eventuali violazioni tributarie;
  3. tali disposizioni si applicano anche nel caso in cui l’esercente ometta di adempiere agli obblighi inerenti alla pulizia e al decoro degli spazi pubblici antistanti l’esercizio.

Guida in stato di ebbrezza o sotto l’effetto di sostanze stupefacenti

La norma apporta modifiche all’art. 186, comma 2, lett. c) e all’art. 187, comma 1, del Codice della Strada.

Si viene, infatti, a stabilire che:

  1. in caso di guida in stato di ebbrezza con tasso alcolemico superiore a 1,5 g/litro, se il veicolo appartiene a persona estranea al reato la durata della sospensione della patente è raddoppiata;
  2. le stesse disposizioni si applicano anche in caso di guida in stato di alterazione per uso di sostanze stupefacenti.

Confisca amministrativa dei veicoli

La norma modifica l’art. 193 Codice della Strada introducendo il comma 4 bis dove si viene a stabilire che:

  1. è sempre disposta la confisca amministrativa del veicolo intestato al conducente sprovvisto di copertura assicurativa quando sia fatto circolare con documenti assicurativi falsi o contraffatti;
  2. nei confronti di chi ha falsificato o contraffatto i documenti assicurativi è sempre disposta la sanzione amministrativa accessoria della sospensione della patente di guida per un anno.

Certificato di idoneità alla guida di ciclomotori e sanzioni accessorie

La norma introduce nel titolo VI, capo I, sez. II, del Codice della Strada, l’art. 219 bis, in materia di ritiro, sospensione o revoca del certificato di idoneità alla guida.

In particolare, si viene a stabilire che:

  1. nei casi in cui è disposta la sanzione amministrativa accessoria del ritiro, della sospensione o della revoca della patente di guida e la violazione è commessa da un conducente munito di certificato di idoneità alla guida di ciclomotori, le sanzioni amministrative accessorie  si applicano al certificato di idoneità alla guida;
  2. in caso di circolazione durante il periodo di applicazione delle sanzioni accessorie si applicano le sanzioni amministrative previste dagli stessi articoli;
  3. se il conducente è persona munita di patente di guida sono stabilite le sanzioni amministrative accessorie del ritiro, della sospensione o della revoca della patente, anche quando le violazioni sono commesse alla guida di un veicolo per il quale non è richiesta la patente di guida ;in questi casi si applicano anche le disposizioni sulla patente a punti;
  4. quando il conducente è minorenne si applicano la revisione del patentitno

E’ la famosa modifica in base alla quale chi, ad esempio, passa col rosso alla guida di una bicicletta, si potrebbe vedere decurtati i punti sulla patente….mah! Ed è la famosa norma in base alla quale sembrerebbe (non è scritta benissimo) esteso il sistema della patente a punti anche al patentino

Guida sotto l’effetto di stupefacenti

La norma modifica gli artt. 75, comma 1 e 75 bis del DPR 309/1990 (T.U. in materia di sostanze stupefacenti e psicotrope).

In particolare:

  1. nell’art. 75 è stato prolungato, da uno a tre anni, il termine di sospensione della patente di guida, del certificato di abilitazione professionale per la guida di motoveicoli e del certificato di idoneità alla guida di ciclomotori (nonché il divieto di conseguirli) in caso di illecita importazione, esportazione, acquisto o detenzione di stupefacenti;
  2. nell’art. 75 bis viene introdotto il comma 1 bis in cui si stabilisce che (in caso di illecita importazione, esportazione, acquisto o detenzione di stupefacenti ritenuta pericolosa per la sicurezza pubblica) la durata massima della misura di sicurezza di cui al comma 1, lett. f (divieto di guidare veicoli a motore) è prolungato fino a quattro anni.

Patente di guida, requisiti morali

La norma sostituisce l’articolo 120 Codice della Strada in tema di requisiti morali per il rilascio dei titoli abilitativi alla guida e modifica l’art. 117, comma 2 bis (limitazioni nella guida).

In particolare:

1. all’art. 120 si viene a stabilire che, salvo provvedimenti riabilitativi, non possono conseguire la patente di guida, il certificato professionale per la guida di motoveicoli e il certificato di idoneità alla guida dei ciclomotori:

• i delinquenti abituali, professionali o per tendenza;

• le persone che sono o sono state sottoposte a misure di sicurezza personali o alle misure di prevenzione previste dalla legge 1423/1956 (Misure di prevenzione nei confronti delle persone pericolose per la sicurezza e per la pubblica moralità), ad accezione dell’allontanamento da un Comune con foglio di via obbligatorio;

• le persone che sono o sono state sottoposte alle misure di prevenzione previste dalla legge 575/1965, (Disposizioni contro la mafia);

• le persone condannate per i reati di produzione, traffico e detenzione illeciti di sostanze stupefacenti o psicotrope, associazione finalizzata al traffico illecito di sostanze stupefacenti o psicotrope;

• i soggetti destinatari del divieto di conseguire la patente, di cui all’articolo 75, comma 1, lettera a), del DPR 309/1990.

A certe condizioni, il Prefetto può provvede alla revoca della patente di guida, del certificato di abilitazione professionale per la guida di motoveicoli e del certificato di idoneità alla guida di ciclomotori.

La persona alla quale è stata revocata la patente non può conseguirla prima di 3 anni.

La revoca non può essere disposta se sono trascorsi più di tre anni dalla data di applicazione delle misure di prevenzione o dal passaggio in giudicato della sentenza di condanna per i reati di cui sopra.

Avverso i provvedimenti di revoca o di diniego della patente è ammesso ricorso al Ministro dell’interno il quale decide entro 60 giorni di concerto con il Ministero delle infrastrutture.

Con decreto del Ministero dell’interno e del Ministero delle infrastrutture, da emanare entro 6 mesi dall’entrata in vigore del provvedimento, verranno individuate le modalità necessarie per l’adeguamento del collegamento telematico tra il sistema informativo del Dipartimento per i trasporti terrestri e il trasporto intermodale e quello del Dipartimento per le politiche del personale dell’amministrazione civile e per le risorse strumentali e finanziarie.

Tale collegamento dovrà consentire la trasmissione delle informazioni necessarie per impedire il rilascio o effettuare la revoca dei titoli abilitativi alla guida.

Chiunque rilasci titoli abilitativi alla guida a soggetti che non hanno i requisiti morali prescritti dalla legge (o prima che sia trascorso il termine di tre anni da un provvedimento di revoca) è punito con la sanzione amministrativa pecuniaria da 1000 a 3000 euro.

2. All’art. 117, comma 2 bis si viene, invece, a stabilire il divieto di guidare veicoli di potenza superiore a 50 kwt, per tre anni dal rilascio della patente di guida, per tutte quelle persone che sono state sottoposte alla sanzione amministrativa di cui all’art. 75, comma 1 lett. a) DPR 309/1990 (sospensione o divieto di conseguire la patente).

Fondo contro l’incidentalità notturna

La norma apporta varie modifiche al Codice della Strada.

In particolare:

1. All’articolo 186, dopo il comma 2 quinquies sono inseriti altri tre comma in cui si viene, sostanzialmente, a stabilire che:

l’ammenda prevista per chi guida in stato di ebbrezza è aumentata da un terzo alla metà quando il reato è commesso dopo le ore 22 e prima delle 7;

le circostanze attenuanti concorrenti con l’aggravante della guida di notte in stato di ebbrezza non possono essere ritenute equivalenti o prevalenti rispetto a questa. Le diminuzioni di pena si operano sulla quantità risultante dall’aumento conseguente all’aggravante di reato commesso dopo le 22 e prima delle 7;

una quota pari al 20% dell’ammenda irrogata con sentenza di condanna che abbia ritenuto sussistente l’aggravante di cui sopra è destinata al Fondo contro l’incidentalità notturna.

2. All’art. 187, dopo il comma 1 ter è inserito un altro comma in cui si viene a stabilire che:

l’ammenda prevista per la guida in stato di alterazione psico-fisica per effetto di stupefacenti è aumentata da un terzo alla metà quando il reato è commesso dopo le ore 22 e prima delle 7;

anche in questo caso le circostanze attenuanti concorrenti con l’aggravante della guida di notte sotto l’effetto degli stupefacenti non possono essere ritenute equivalenti o prevalenti rispetto a questa;

le diminuzioni di pena si operano sulla quantità risultante dall’aumento conseguente all’aggravante di reato commesso dopo le 22 e prima delle 7.

3. All’articolo 195, dopo il comma 2 è inserito il comma 2 bis dove si viene a stabilire che:

le sanzioni pecuniarie previste dagli articoli 141, 142, 145, 146, 149, 154, 174, 176 (comma 19 e 20) e 178 sono aumentate di un terzo quando la violazione è commessa dopo le 22 o prima delle 7;

l’incremento della sanzione è destinato ad alimentare il Fondo contro l’incidentalità notturna, quando le violazioni sono accertate da funzionari, ufficiali e agenti della Polizia o da funzionari e agenti delle ferrovie dello Stato o delle ferrovie e delle tranvie in concessione.

Proventi delle sanzioni amministrative pecuniarie per violazioni al codice della strada

La norma, che modifica l’art. 208, comma 2 lett. a) Codice della Strada e l’art. 393, comma 3 D.P.R. n. 495/1992 (Reg. att. C.d.S.), stabilisce che una parte dei proventi delle sanzioni amministrative pecuniarie per le violazioni previste dal Codice della Strada sia destinata all’assistenza e previdenza del personale della Guardia di finanza, della Polizia penitenziaria e del Corpo forestale dello Stato, proporzionalmente all’entità dell’ammontare delle violazioni accertate da tali Corpi.

Pene pecuniarie

La norma contempla la rivalutazione dell’entità delle pene pecuniarie previste dal codice penale e dalla L. 689/1981 nonché la delega al Governo per l’adeguamento complessivo di tutte le sanzioni amministrative pecuniarie.

Per una lettura integrale degli articoli del Codice della Strada, cliccare qui.

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