I diritti per chi viaggia. Anche per te….
In concomitanza con l’inizio delle vacanze estive, la Commissione europea ha avviato una campagna informativa sui diritti dei viaggiatori in treno ed in aereo (ambiti al momento disciplinati dalla normativa UE.. La campagna è realizzata attraverso la diffusione di opuscoli e manifesti redatti in 23 lingue e distribuiti ed affissi nelle principali stazioni.
Inoltre il Consiglio ed il Parlamento europeo stanno già elaborando delle proposte per estendere la tutela anche a chi utilizza mezzi diversi dal treno e dall’aereo.
Obiettivo della campagna è far conoscere a ciascun viaggiatore quali sono i propri diritti fondamentali e quali gli strumenti di tutela accordati dalla legislazione europea.
QUALI SONO I PRINCIPALI DIRITTI RICONOSCIUTI A VIAGGIATORI?
SE VIAGGI IN AEREO:
1. Speciale tutela nei confronti di persone con disabilità e / o mobilità ridotta
Secondo la legislazione UE persone con disabilità e o mobilità ridotta sono protetti dalla discriminazione al momento della prenotazione e dell’imbarco. Hanno anche diritto a ricevere assistenza negli aeroporti (alla partenza, all’arrivo e in transito) e a bordo degli aerei.
2. Cancellazione del volo
Si ha diritto al risarcimento del danno a meno che il passeggero non sia stato informato della cancellazione del volo almeno 14 giorni prima o qualora la compagnia non dimostri che la cancellazione è dovuta a circostanze eccezionali. In aggiunta al risarcimento la compagnia aerea deve offrire la scelta tra: rimborso del biglietto entro sette giorni; un volo alternativo verso la destinazione finale in condizioni analoghe; e, se necessario assistenza (bevande, cibo, alloggio, trasporto per l’alloggio).
3. Ritardo del volo
La compagnia deve assicurare assistenza ai passeggeri qualora il ritardo sia superiore alle due ore e per voli oltre i 1500 KM. Qualora il ritardo sia superiore alle 5 ore il passeggero ha diritto di chiedere il rimborso del biglietto. Nel caso in cui si giunga a destinazione con più di 5 ore di ritardo può essere chiesto il risarcimento del danno, a meno che la compagnia dimostri il fatto eccezionale.
4. Smarrimento del bagaglio
E’ previsto il risarcimento del danno fino ad un massimale di 1200 euro per smarrimento o danneggiamento del bagaglio, salvo che la compagnia dimostri di avere usato tutte le cautele possibili per evitare il fatto.
SE VIAGGI IN TRENO:
1. Acquisto del biglietto
Il biglietto può essere acquistato senza problemi nelle stazioni presso gli sportelli o i distributori automatici o, nella maggior parte dei casi, anche via Internet. Tuttavia, se nessuna di queste possibilità è a disposizione dell’utente il titolo di viaggio deve poter essere acquistato direttamente sul treno.
2. Viaggiare in sicurezza
Le compagnie ferroviarie, i gestori dell’infrastruttura ed i gestori delle stazioni sono obbligati per legge ad adottare misure adeguate per garantire la sicurezza personale dei viaggiatori nelle stazioni e a bordo dei treni.
3. Speciale tutela nei confronti di persone con disabilità e/o mobilità ridotta
Vanno adottate da parte dei gestori dei servizi tutte le misure ritenute necessarie per consentire l’accessibilità delle stazioni e dei treni. All’uopo va compiuta una speciale informativa relativa, appunto, alle diverse accessibilità delle stazioni.
4. Risarcimento in caso di lesioni o morte e responsabilità per smarrimento o danneggiamento dei i bagagli
Salvo il caso in cui sia esclusa, per caso fortuito la responsabilità delle ferrovie, queste ultime sono tenute al risarcimento dei danni per morte o lesioni personali. La compagnia ferroviaria è altresì responsabile in caso di perdita o avaria del bagaglio.
SE VIAGGI in AUTO
Ancora questo settore non è coperto dalla legislazione europea. Ma vi rimando a questo mio precedente post su “Guidare in Europa” con informazioni e consigli utili.
Per altre info sulla campagna clicca qui



















